NIDIL

Sciopero Generale

Sciopero generale: cos’è, come funziona e cosa sapere

Lo sciopero generale è un diritto costituzionale (articolo 40 della Costituzione italiana) e riguarda tutte le lavoratrici e i lavoratori, sia del settore pubblico che privato. È una forma di protesta proclamata dai sindacati nazionali, come la CGIL, per tutelare interessi collettivi rilevanti.

Di seguito rispondiamo ad alcune delle domande più comuni.

Chi può scioperare?

Tutti i lavoratori e le lavoratrici, sia del settore privato che del pubblico impiego (con alcune eccezioni per i lavoratori e lavoratrici legati alla legge 146, servizi essenziali).
Non è necessario essere iscritti a un sindacato: il diritto di sciopero è individuale e può essere esercitato da chiunque lavori.

Cosa significa scioperare?

Partecipare a uno sciopero significa astenersi dal lavoro per l’intera giornata o per la durata prevista dalla proclamazione.

È necessario avvisare l’azienda?

No. Non è necessario comunicare in anticipo la propria adesione, salvo per chi lavora in settori definiti “essenziali” (ospedali, scuola, trasporti, ecc.), dove la legge prevede regole specifiche.

Posso essere licenziato o sanzionato se sciopero?

No. Lo sciopero è un diritto costituzionale: se proclamato regolarmente, il datore di lavoro non può prendere provvedimenti disciplinari né licenziare chi partecipa.

La partecipazione richiede la presenza a un presidio o a una manifestazione?

Non è obbligatorio. Lo sciopero consiste nell’astenersi dal lavoro. Tuttavia, spesso vengono organizzati presidi, assemblee o manifestazioni a cui è importante partecipare.

È obbligatorio partecipare allo sciopero?

No, la partecipazione è una scelta libera. Ognuno può decidere se aderire o meno.

La giornata di sciopero è retribuita?

No. La giornata (o le ore) di sciopero non sono pagate: si tratta di un sacrificio economico da parte di chi lavora.

Anche i lavoratori autonomi o i collaboratori possono scioperare?

Sì. Nella loro autonomia possono scegliere di astenersi dall’attività lavorativa, rinunciando al compenso corrispondente.

Hai bisogno di altre informazioni?

Scrivi a nidilbg@cgil.lombardia.it

Torna in alto