Lo sciopero generale è un diritto costituzionale (articolo 40 della Costituzione italiana) e riguarda tutte le lavoratrici e i lavoratori, sia del settore pubblico che privato. È una forma di protesta proclamata dai sindacati nazionali, come la CGIL, per tutelare interessi collettivi rilevanti.
Di seguito rispondiamo ad alcune delle domande più comuni.
Chi può scioperare?
Tutti i lavoratori e le lavoratrici, sia del settore privato che del pubblico impiego (con alcune eccezioni per i lavoratori e lavoratrici legati alla legge 146, servizi essenziali).
Non è necessario essere iscritti a un sindacato: il diritto di sciopero è individuale e può essere esercitato da chiunque lavori.
Cosa significa scioperare?
Partecipare a uno sciopero significa astenersi dal lavoro per l’intera giornata o per la durata prevista dalla proclamazione.
È necessario avvisare l’azienda?
No. Non è necessario comunicare in anticipo la propria adesione, salvo per chi lavora in settori definiti “essenziali” (ospedali, scuola, trasporti, ecc.), dove la legge prevede regole specifiche.
Posso essere licenziato o sanzionato se sciopero?
No. Lo sciopero è un diritto costituzionale: se proclamato regolarmente, il datore di lavoro non può prendere provvedimenti disciplinari né licenziare chi partecipa.
La partecipazione richiede la presenza a un presidio o a una manifestazione?
Non è obbligatorio. Lo sciopero consiste nell’astenersi dal lavoro. Tuttavia, spesso vengono organizzati presidi, assemblee o manifestazioni a cui è importante partecipare.
È obbligatorio partecipare allo sciopero?
No, la partecipazione è una scelta libera. Ognuno può decidere se aderire o meno.
La giornata di sciopero è retribuita?
No. La giornata (o le ore) di sciopero non sono pagate: si tratta di un sacrificio economico da parte di chi lavora.
Anche i lavoratori autonomi o i collaboratori possono scioperare?
Sì. Nella loro autonomia possono scegliere di astenersi dall’attività lavorativa, rinunciando al compenso corrispondente.
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