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TICKET SANITARI: scadenze per la regolarizzazione e pagamenti

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Per la maggior parte di coloro che hanno ricevuto "Verbali di accertamento" e "diffide" dall'ATS in materia di ticket sanitari non pagati è stata una sorpresa vedersi accusati di "comportamento sanzionabile ai sensi degli articoli ... del codice penale" e di vedersi raddoppiato, come sanzione, l'importo dei ticket. Questo sia perché la materia è complessa ed è facile sbagliare, sia perché in molti casi l'attribuzione di un codice di esenzione è avvenuta o automaticamente o anche dal medico di medicina generale o dagli sportelli territoriali di ATS E ASST. Nonsiamo quindi di fronte a "furbetti" e evasori fiscali.

Le proteste delle Organizzazioni Sindacali e le molte lamente degli utenti hanno convinto la Regione ad approvare una Legge (LR 8 agosto 2024 n. 14, entrata in vigore il 13 agosto 2024) che ha cancellato la "sanzione" (cioè il raddoppio del'importo dei ticket), modificato le scadenze di pagamento e previsto la possibilità di richiedere una verifica su eventuali ulteriorio ticket dovuti ma non pagati.

Ecco in sintesi le scadenze:

- Se si è ricevuta una "Ordinanza ingiunzione" tra l’1° gennaio 2024 e il 13 agosto 2024 il pagamento del totale è differito al 31 dicembre 2024. (NB. L’Ordinanza-Ingiunzione è l’atto definitivo, successivo al “Verbale di accertamento”).

- Se si è ricevuta una ORDINANZA-INGIUNZIONE oppure un VERBALE DI ACCERTAMENTO tra il 13 agosto 2024 e il 31 dicembre 2024 è possibile pagare entro il 30 giugno 2025 l’importo senza la sanzione.

- Se si è ricevuto un VERBALE DI ACCERTAMENTO tra l’1° gennaio 2024 e il 13 agosto 2024 (e questo è il caso più diffuso) Si è esonerati dal pagamento della sanzione e si deve quindi pagare solo ticket più interessi più spese entro il 31.12.2024.

- Se si è ricevuto un VERBALE DI ACCERTAMENTO tra il 13 agosto 2024 e il 31 dicembre 2024 Si è esonerati dal pagamento della sanzione e si deve quindi pagare solo ticket più interessi più spese entro il 30 giugno 2025.

- Se, senza avere ricevuto nessun verbale, si dubita di avere, negli anni precedenti, usufruito di esenzioni senza averne diritto, si può inviare alla ATS una richiesta di “ravvedimentoentro il 31/12/2024.

- Se si è pagata la sanzione che è poi stata cancellata dalla legge regionale, è possibile richiedere la restituzione della somma versata.

Su tutta questa materia sono ancora in corso incontri delle organizzazioni sindacali con l'ATS per chiarimenti sui numerosi aspetti non ben definiti: le modalità di pagamento, i tempi di evasione dei numerosi ricorsi presentati ma che non hanno ricevuto ancora risposta, la possibilità di sostituire il codice di esenzione errato con un codice per il quale si è nelle condizione previste per l'esenzione. E' opportuno quindi mantenersi informati attraverso le sedi CGIL e SPI e i rispettivi siti web.

 

Da scaricare:

- Modulo per il "ravvedimento" da inviare ad ATS entro il 31 dicembre 2024

- Modulo per richiedere la restituzione della sanzione versata (versione pdf) - modulo versione doc.

Via Garibaldi, 3 - 24122 Bergamo (BG)

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