Consulto da qualche anno il vostro sito con gli utili aggiornamenti degli indici ISTAT.
Purtroppo l'assegno di mantenimento per mio figlio non viene rivalutato da un paio d'anni dal padre, malgrado sia previsto nell'atto di divorzio e gli è stato fatto presente.
Come si può agire in questo caso? La rivalutazione deve essere pretesa entro un determinato periodo oppure ad un certo punto "cade in prescrizione"?
Purtroppo ci sono poche alternative. O l'assegno viene pagato regolarmente o si accede al Tribunale per far rispettare il vincolo. Prima di ricorrere ad avvocati è forse utile fare un ultimo tentativo con una raccomandata (con avviso di ricevimento) di diffida nella quale si invita a pagare e si preannuncia che in caso contrario si inizierà una vertenza legale. Per fare la raccomandata non c'è bisogno di andare da avvocati (che si fanno pagare), può scriverla anche lei senza problemi.
Le allego l'articolo del Codice Civile secondo il quale la prescrizione è di 5 ANNI (v. punto 2 dell'elenco).
Codice Civile
c.c. art. 2948. Prescrizione di cinque anni.
Si prescrivono in cinque anni:
1) le annualità delle rendite perpetue o vitalizie;
1-bis) il capitale nominale dei titoli di Stato emessi al portatore;
2) le annualità delle pensioni alimentari [c.c. 433, 443, 445];
3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni [c.c. 1571, 1587, n. 2, 1607, 1639];
4) gli interessi [c.c. 1282] e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi [c.c. 646, 960];
5) le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro [c.c. 1751, 2118, 2120].
Vi chiedo se questo conguaglio diviso in 2 rate dal 2007 al 2008 perché ero separato di euro 320 nella sentenza di separazione l'assegno era diviso a metà tra mia figlia e la ex, dal 2009 al 2012 altro conguaglio di euro 225 nel divorzio l'assegno è diviso mia figlia 350euro, la ex 200, posso l'anno prossimo portare questo ultimo conguaglio in detrazione con il 730 per la parte dell'ex?
Come posso portare in detrazione l' assegno + indice istat della mia ex, finora dove faccio il 730 si sono rifiutati di portarmi in detrazione l' indice istat ma solo l'assegno(200euro)?
Spero di essere stato chiaro, vi ringrazio anticipatamente dell' aiuto che mi darete a disposizione per ulteriori chiarimenti
1. L'adeguamento ISTAT annuale è obbligatorio anche se non espressamente previsto nella sentenza.
2. Se ci sono arretrati, la prescrizione è di 5 anni e pertanto lei deve corrispondere gli arretrati dal 2008 in poi.
3. La deduzione dal reddito in sede di dichiarazione dei redditi è prevista SOLO PER L'IMPORTO INIZIALE E SOLO PER LA PARTE DESTINATA AL CONIUGE, senza gli adeguamenti ISTAT, a meno che questi siano ESPLICITAMENTE PREVISTI DALLA SENTENZA.
(il riferimento normativo è alla Risoluzione 448 E dell'Agenzia delle Entrate del 19 novembre 2008)
Separata dal (...), figlio in affidamento, in procinto di divorziare.
In questi 10 anni ho percepito 2 assegni mensili - uno per il mio mantenimento, il secondo per il figlio - entrambi mai rivalutati.Durante la contrattazione per il divorzio siamo giunti all'accordo per la rivalutazione di detti assegni per i quali otterrò anche gli arretrati relativi agli ultimi 5 anni.
Prima domanda:
Nel prossimo 730 dovrò pagare delle tasse relative a interessi e arretrati riguardanti il mio assegno?
L'importo riguardante interessi e arretrati relativi al figlio deve essere dichiarato ed è soggetto a tassazione?
Altro punto poco chiaro.
Consapevole di cosa comporta questa decisione, al fine di giungere ad un accordo ho accettato di rinunciare all'assegno divorzile a patto che mi venga versato un determinato importo una tantum. Da quanto mi ha detto il mio legale questo denaro viene considerato patrimonio e non reddito, divenendo così non tassabile. Mi sbaglio?
La controparte precisa ...'gli stessi non costituiscono corrispettivo dell'assegno mensile divorzile corrisposto in un'unica soluzione me bensì una somma una tantum.'Cosa significa questa precisazione? Cambia qualcosa ai fini fiscali?
Solo gli assegni per il CONIUGE costituiscono reddito e vanno dichiarati (INTERESSI COMPRESI)
DALLE ISTRUZIONI 2013 PER LA DICHIARAZIONE 730:
SEZIONE II - Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
In questa sezione vanno indicati i seguenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente:
a) gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, a seguito di separazione legale,
divorzio o annullamento del matrimonio;Righi da C6 a C8
Colonna 1: barrare la casella se nella colonna 2 vengono dichiarati gli assegni periodici percepiti dal coniuge (vedere sopra la lettera a).
QUINDI:
a) Gli assegni per il figlio non costituiscono reddito e non vanno dichiarati
b) Gli assegni PERIODICI costituiscono reddito e vanno dichiarati (interessi compresi)
c) Le UNA TANTUM non sono assegni periodici e non vanno dichiarate.Spero di aver risposto ai suoi quesiti.
Cordiali saluti.
Io ed il mio compagno abbiamo una figlia di X mesi alla quale, più che altro, provvedo io visto che il mio compagno ha già un figlio di X anni per il quale versa un quinto dello stipendio e si trova un po' in difficoltà dovendo pagare anche un mutuo.
La mia domanda e’ questa: si può ridurre il mantenimento visto che è nata una seconda figlia? Oltre a ciò vorrei aggiungere che per vedere il bambino ci sono ulteriori spese visto che la madre si è trasferita 2 anni fa in un altra città più distante dalla nostra.
L’assegno può essere modificato solo da:
Una nuova decisione del giudice (meglio evitare, se non altro per le spese di avvocati e poi non si sa mai come va a finire)
- Un accordo consensuale (scritto) tra le due parti. È una strada difficile, se ci sono perduranti conflitti, ma è la più sicura e non costosa. Tenga conto che in molte zone i consultori familiari danno un aiuto gratuito (sostegno legale e psicologico) alla risoluzione di questi conflitti.In ogni caso, se l’accordo consensuale non si trova, è sempre possibile fare un ricorso al giudice motivando e documentando analiticamente la situazione (estratti conto bancari, mod. 730, CUD, ….).
Desideravo avere informazioni sul fatto che mia figlia quest'anno compirà 18 anni: come dovrò comportarmi con il mantenimento.
Mi spiego meglio: dovrò sempre fare l'aggiornamento ISTAT? Dovrò sempre versare l'assegno di mantenimento o una somma fissa che sostituisce l'assegno di mantenimento come nuova formula per il futuro? Per quanto tempo dovrò ancora versare, visto che lo stipendio ormai è sempre la stessa cifra e non vi saranno aimè degli aumenti?
Come dovrò comportarmi?
Premetto che tutti gli altri oneri fissi sono sempre stati assolti puntualmente (spese mediche, scuola, ecc..).
Non ci sono norme certe e sicure in materia. Come avrà visto sui giornali nelle scorse settimane ha fatto scalpore il caso di un padre costretto a pagare ancora gli alimenti ad un figlio più che trentenne.
Quel che è sicuro è che lei non può sospendere il versamento degli assegni e la loro automatica rivalutazione Istat.
Potrà sospenderli solo quando la figlia avrà raggiunto una propria indipendenza economica.
È possibile però fare altre cose:
a) chiedere al tribunale una revisione dell'importo. Se sono mutate le condizioni (ad esempio un lavoro meno remunerato, un lungo periodo di cassa integrazione o licenziamento....) oppure se la madre ha maggiori disponibilità che la mettono in grado di far fronte meglio che in passato al problema
b) versare l'assegno direttamente alla figlia, ma su sua (=della figlia) esplicita richiesta scritta. In questo caso ci potrebbe essere un accordo con la figlia per un diverso importo.
Quel che è sicuro è comunque che lei non può sospendere unilateralmente il versamento dell'assegno ma deve intervenire o una decisione del giudice o un nuovo accordo tra voi.
Fate assistenza per pratica divorzio (sono separato da diversi anni)? Sto pagando l'assegno per un minore che oggi lavora e vorrei cercare di cessarlo, visto che prendo una pensione inferiore a 1000 euro.
In allegato i due articoli del codice civile inerenti alla richiesta.
Nell'art. 337-ter si dice che il figlio "minore" ha diritto all'assegno di mantenimento. Quindi, anche se lavora, ha diritto. Però, al punto 1) si dice che l'importo dell'assegno deve essere commisurato alle "attuali esigenze del figlio". Se lavora, quindi, ha minori esigenze e l'assegno può essere modificato.
Nell'articolo 337-quinquies si dice che i genitori possono chiedere in qualsiasi momento la revisione anche della misura del contributo. Quindi lei può chiedere di concordare un importo diverso che tenga conto dal fatto che il figlio lavora e che lei non ha una pensione d'oro. Per chiedere la revisione lei deve fare un'istanza al giudice. Purtroppo per lei, l'istanza deve essere presentata tramite un avvocato (essendoci di mezzo i figli la procedura è complessa e la pratica richiede obbligatoriamente la presenza di un legale).
ALLEGATI: TESTO DELLE NORME
337-ter. Provvedimenti riguardo ai figli (1).
Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337-bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento familiare. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d'ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare.
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio.
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.
Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.
337-quinquies. Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli (1).
I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.
Consultato il vostro sito in merito alla rivalutazione dell'assegno di mantenimento ho notato che, per l'anno 2014, segnalate come indice medio 1.1% da applicare agli assegni del 2013, mentre usando l'applicativo RIVALUTA.ISTAT ottengo l'1.04. Nel 2012 addirittura indicate 3% mentre RIVALUTA.ISTAT segnala 1.00.
La diversità del risultato è dovuta al diverso indice utilizzato: nel programma di rivalutazione Istat viene adottato l'indice MENSILE FOI (dicembre 2013 su dicembre 2012) mentre noi (e l'Inps per le pensioni, tutti i ministeri per i calcoli e gli adeguamenti, i Tribunali, ecc.) abbiamo utilizzato l'indice MEDIO ANNUALE FOI.
È facilmente intuibile come l'indice mensile rifletta la situazione di quel mese e non l'andamento annuale. Se si adotta l'indice mensile, può andar bene una volta ma male un'altra, cioè può trascinare anche agli anni successivi un calcolo che riflette una situazione specifica. Se si guarda la tabella allegata si vedrà che tra un mese e l'altro ci possono essere variazioni anche rilevanti.