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Attenzione alle scadenze delle esenzioni ticket sanitari (31 marzo per molte esenzioni)

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Sono rinnovate automaticamente al 1° aprile di ogni anno dal Ministero dell’Economia e delle Finanze le seguenti esenzioni (solo nel caso in cui il titolare abbia presentato la dichiarazione dei redditi dalla quale il Ministero ricava oltre al reddito anche la composizione del nucleo familiare fiscale).

  • E01. Cittadini con meno di 6 anni o più di 65 anni appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo lordo non superiore a 36.151,98 euro.
  • E03. Titolari di assegno sociale (ex pensioni sociali) e loro familiari a carico
  • E04. Titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni – e loro familiari a carico
  • E05. Cittadini di età superiore a 65 anni appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo lordo compreso tra 36.151,98 euro e 38.500,00 euro
  • E14. Cittadini di età uguale o superiore a 66 anni e appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo lordo non superiore a 18.000 euro.

Nel caso di dubbi, soprattutto per chi non abbia presentato la dichiarazione dei redditi, è opportuno verificare la propria situazione consultando il sito web del FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO (con lo SPID). Nel caso l’esenzione debba essere rinnovata è necessario compilare l’autocertificazione rivolgendosi allo sportello della ASST. È necessario rivolgersi allo sportello ASST anche nel caso in cui siano cambiate le proprie condizioni (ad esempio: superamento del limite di reddito) e non si abbia più diritto all’esenzione e allora si deve chiedere la revoca altrimenti si incorre, anche a distanza di anni, nei provvedimenti di recupero (Verbali di accertamento, interessi legali, spese procedurali e – finché non verrà eliminata – anche sanzione che raddoppia l’importo dei ticket).

Sono invece soggette a rinnovo annuale (entro il 31 marzo) le seguenti esenzioni:

  • E02. Disoccupati e inoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare un reddito complessivo lordo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico. L’esenzione nazionale per la specialistica ambulatoriale può essere richiesta dai residenti disoccupati che rientrino nelle condizioni di reddito, indipendentemente dall’esistenza o meno di un pregresso rapporto di lavoro (quindi anche dagli “inoccupati” cioè di chi, iscritto ai Centri per l’Impiego, non precedenti attività lavorative).
  • E12. Disoccupati iscritti ai Centri per l’impiego e familiari a loro carico, con reddito complessivo familiare pari o inferiore a 27.000 euro, per il periodo di durata di tale condizione.
  • E13. Lavoratori in cassa integrazione straordinaria / cassa in deroga / contratto di solidarietà difensiva e loro familiari fiscalmente a carico, con una retribuzione lorda, comprensiva dell’integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali INPS (€ 1.671,48 per il 2024) valida solo durante il periodo di cassa integrazione.

Se sono venute meno le condizioni per l’esenzione (ad es. per cessato godimento della pensione sociale o minima, venir meno dello stato di disoccupazione, ecc.) il cittadino deve darne immediata comunicazione all’ASST. La revoca può essere effettuata anche tramite il sito del FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO.

Via Garibaldi, 3 - 24122 Bergamo (BG)

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