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Ricostruzione di carriera: il Tribunale di Bergamo dà ragione alla FLC CGIL Riconosciuta l’anzianità integrale per una docente nel passaggio di ruolo: Ministero condannato agli arretrati

Il Tribunale di Bergamo, sezione Lavoro, ha accolto il ricorso presentato dalla FLC CGIL a tutela di una docente, ristabilendo il diritto al pieno riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata. La sentenza segna un punto importante per il personale scolastico che ha vissuto il passaggio tra diversi ordini di istruzione.

La vicenda riguarda un’insegnante, oggi impegnata nelle scuole secondarie di secondo grado, che si era vista negare la valutazione completa del lavoro svolto nella scuola dell’infanzia a partire dal 1° settembre 1991. Il giudice del lavoro ha ribaltato l’impostazione ministeriale, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a ricostruire correttamente la carriera della docente. Il servizio di ruolo prestato in precedenza dovrà essere considerato integralmente sia ai fini giuridici che economici, con il conseguente adeguamento dello stipendio e il pagamento degli arretrati maturati negli anni.

La decisione si allinea ai più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, confermando che il passaggio di ruolo non può tradursi in una perdita di diritti acquisiti o in una svalutazione dell’esperienza professionale precedente. Un risultato ottenuto grazie alla strategia legale curata dall’avvocato Francesco Americo, che ha seguito l’intero contenzioso con competenza e determinazione, garantendo alla lavoratrice una difesa puntuale fino all’esito favorevole.

“Questo risultato – commenta il segretario FLC CGIL Bergamo, Fabio Cubito – rappresenta un precedente significativo per molti altri docenti che si trovano nella medesima condizione. Nessun anno di lavoro nella scuola deve essere ignorato, per questo invitiamo il personale che ha effettuato passaggi di ruolo a verificare la propria posizione anche con il nostro aiuto, così da valutare eventuali azioni di tutela e recuperare le differenze retributive non corrisposte”.

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