Dal 9 agosto sono previste nuove tutele per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti e autonomi in malattia (L. 106/2025).
COSA RESTA VALIDO
Il diritto alla conservazione del posto di lavoro
In caso di malattia il lavoratore ha diritto a conservare il proprio posto di lavoro per il cosiddetto periodo di comporto. Il contratto collettivo nazionale di lavoro ne prevede la durata e può escludere dal periodo massimo le assenze dovute a malattie oncologiche e croniche.
Congedo retribuito per cure collegate all’invalidità
È previsto un congedo retribuito dal datore di lavoro per un massimo di 30 giorni all’anno (aggiuntivi alle assenze per malattia). Il congedo può essere utilizzato in maniera frazionata e può essere richiesto dai lavoratori ai quali sia stata accertata una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%.
Oblio oncologico e colloqui di lavoro
È vietato chiedere informazioni relative allo stato di salute dei candidati riguardo alle precedenti patologie oncologiche il cui trattamento si sia concluso da più di 10 anni (5 anni se la patologia è insorta prima dei 21 anni).
LE NOVITÀ
Congedo non retribuito fino a 24 mesi
Al superamento dei periodi di assenza giustificata per malattia (retribuiti e non), si può richiedere un ulteriore periodo di congedo di massimo di 24 mesi.
Il congedo:
- può essere richiesto dal lavoratore dipendente affetto da malattie oncologiche, invalidanti o croniche, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%
- non è retribuito
- può essere continuativo o frazionato
- non è calcolato nell’anzianità di servizio e ai fini previdenziali ma è possibile procedere al riscatto
- non consente di svolgere alcuna attività lavorativa
Lavoro agile
Al termine del periodo di congedo, se la mansione lavorativa lo consente, è previsto il diritto ad accedere in via prioritaria alla modalità di lavoro agile.
Lavoro autonomo
È possibile richiedere una sospensione dagli incarichi continuativi per un periodo massimo di 300 giorni per anno solare.
Ulteriori 10 ore di permesso per visite e cure (dal 1° gennaio 2026)
I permessi possono essere utilizzati per visite, esami e cure mediche frequenti prescritti dal medico di base o dallo specialista. Le ore di permesso si aggiungono a quelle già previste dai contratti nazionali di lavoro e il pagamento è anticipato dal datore di lavoro.
Possono chiedere i permessi:
- il lavoratore dipendente, pubblico o privato, affetto da malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce, da malattie invalidanti o croniche che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%
- il genitore di figlio minore con le stesse patologie previste per i lavoratori
Per maggiori informazioni su come presentare la richiesta al tuo datore di lavoro o al committente rivolgiti alla CGIL di Bergamo.