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Contributo economico per mancata o parziale erogazione dell’assegno di mantenimento durante l’emergenza Covid per i genitori separati o divorziati

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A distanza di quasi tre anni dal Decreto Legge “Aiuti” del 22 marzo 2021 l’INPS ha finalmente pubblicato le regole per accedere al contributo istituito per “garantire la continuità di erogazione dell’assegno di mantenimento” per genitori lavoratori separati o divorziati.

Il Decreto Legge era uno dei vari Decreti approvati per fronteggiare le difficoltà in cui il Paese si trovava a causa della pandemia COVID; con l’art. 12 bis istituiva un fondo per provvedere “all’erogazione di una parte o dell’intero assegno di mantenimento”. Un successivo DPCM (23 agosto 2022) precisava che “Il contributo spetta al genitore in stato di bisogno che deve provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, nonché dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, che non abbia ricevuto, del tutto o in parte, l’assegno di mantenimento a causa dell’inadem-pienza del genitore o del coniuge o del convivente che vi era tenuto, dovuta all’incapacità a provvedervi in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per effetto della quale ha cessato, ridotto o sospeso la propria attività lavorativa a decorrere dall’8 marzo 2020 per una durata minima di novanta giorni o per una riduzione del reddito di almeno il 30 per cento rispetto a quello percepito nel 2019”.
Con il Messaggio 614 del 9 febbraio 2024 l’INPS ha precisato le modalità, i tempi e le condizioni per accedere al beneficio.
Riassumendo:

  • Il contributo spetta al genitore in “stato di bisogno” che deve provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, nonché dei figli maggiorenni portatori di handicap grave (Legge 104), conviventi, che non abbia ricevuto, del tutto o in parte, l'assegno di mantenimento a causa dell'inadempienza del genitore o del coniuge o del convivente che vi era tenuto.
  • Tale inadempienza doveva essere una conseguenza dell'emergenza COVID-19, per effetto della quale il genitore tenuto al versamento dell’assegno di mantenimento, ha cessato, ridotto o sospeso la propria attività lavorativa a decorrere dall'8 marzo 2020 per una durata minima di novanta giorni o per una riduzione del reddito di almeno il 30 per cento rispetto a quello percepito nel 2019.
  • Per “stato di bisogno” si intende un reddito del richiedente, relativo all'anno di mancata o ridotta corresponsione del mantenimento, non superiore a 8.174 euro.
  • Le domande di contributo possono essere trasmesse, dal 12 febbraio 2024 al 31 marzo 2024 attraverso www.inps.it seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti; effettuata l’autenticazione è sufficiente selezionare la voce “Contributo per genitori separati o divorziati per garantire la continuità dell'erogazione dell'assegno di mantenimento”.
  • Il contributo è corrisposto in unica soluzione, in misura pari all'importo non versato dell'assegno di mantenimento, fino a concorrenza di 800 euro mensili, e per un massimo di dodici mensilità.
  • Per un’informazione completa e per la certificazione da allegare è necessario consultare il testo del Messaggio INPS n. 614 del 9 febbraio 2024.

Via Garibaldi, 3 - 24122 Bergamo (BG)

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