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Argentea Gestioni (manutenzione BreBeMi), sentenza d'appello a favore degli 11 lavoratori che si sono rivolti all'Ufficio Vertenze CGIL di Bergamo

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La Corte d’Appello di Brescia ha confermato la sentenza di primo grado a favore di undici lavoratori ex dipendenti di Argentea Gestioni Scpa di Brescia (e sede operativa nella Bergamasca, a Fara Olivana), azienda che si occupa di manutenzione e viabilità dell’autostrada A35, la BreBeMi.

Si erano rivolti all’Ufficio Vertenze della CGIL provinciale e, con l’avvocato Veronica Mezzasalma, al Tribunale di Bergamo per ottenere il pagamento dell’elemento perequativo previsto dal Contratto nazionale Autostrade, cioè la voce economica in busta paga (pari al 3% del minimo tabellare) presente in alcuni contratti collettivi nei casi di aziende senza contrattazione di secondo livello e per lavoratori che non godono di importi aggiuntivi rispetto alla paga base, come ad esempio superminimo o premi.
Di quella somma, in Argentea Gestioni, non si era mai vista alcuna erogazione.

In Tribunale la società ha sostenuto (e lo ha ribadito anche in appello) di non dover corrispondere l’elemento perequativo, avendo erogato a tutti i dipendenti un trattamento economico collettivo ulteriore rispetto a quanto spettante per CCNL. Nella sentenza si legge, però, che “non sono fondati gli assunti della società, in pratica volti a sostenere, da un lato, che il premio di produttività è stato abrogato con il CCNL del 1990 e da allora non costituisce più una parte di «quanto spettante per il CCNL» e, dall’altro, che la decisione del datore di lavoro di erogare un trattamento economico aggiuntivo rispetto ai minimi tabellari del CCNL esclude il diritto all’elemento perequativo”.
Dunque per il Giudice “risulta chiaro che il premio di produttività che l’azienda ha scelto di erogare, applicando i criteri del vecchio Accordo del 20.5.1989, non può rilevare ai fini di escludere il diritto dei lavoratori all’elemento perequativo”. Inoltre, “l’elemento perequativo è in ogni caso dovuto, visto che il premio erogato dalla società non è un trattamento collettivo concordato in sede di contrattazione aziendale”.

"Abbiamo ritenuto doveroso chiedere al Giudice del Lavoro di sancire inequivocabilmente la corretta applicazione dell'art. 46 CCNL Autostrade e Trafori” ha spiegato Silvia Rottoli dell’Ufficio Vertenze della CGIL provinciale. “Questa importante sentenza permetterà ai lavoratori cessati che si sono per primi rivolti al sindacato di ricevere le spettanze non corrisposte durante il rapporto di lavoro e ai lavoratori ancora in forza di chiedere la corresponsione degli arretrati maturati. Soprattutto, però, nessuna società operante nel settore potrà più evitare l'applicazione di una norma che è stata creata al fine di spingere le parti datoriali ad avere un dialogo serio e costruttivo con il sindacato per migliorare le condizioni di lavoro dei dipendenti. Non è stato un percorso giudiziario facile, ma grazie anche all'assistenza fornita da Cristiano Tardioli del dipartimento Viabilità della FILT-CGIL nazionale abbiamo ottenuto una grande conquista per i lavoratori del settore”.

Via Garibaldi, 3 - 24122 Bergamo (BG)

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