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Assegno di maternità dello Stato (per lavoratori atipici o discontinui)

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I requisiti per il diritto, in generale, sono: residenza in Italia e cittadinanza Italiana o di uno stato dell’Unione Europea oppure, se cittadini extracomunitari, il possesso della carta di soggiorno.

Può essere richiesto dalla madre, anche adottiva o affidataria, in possesso dei seguenti requisiti:

  • se lavoratrice, deve avere almeno 3 mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi precedenti il parto o l'effettivo ingresso del bambino in famiglia in caso di adozione
  • se ha svolto un'attività lavorativa di almeno 3 mesi e ha perso il diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali, il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto e la data del parto o dell’effettivo ingresso in famiglia del bambino in caso di adozione o affidamento, non deve essere superiore al periodo di fruizione delle prestazioni godute e comunque non superiore a 9 mesi
  • se durante il periodo di gravidanza ha cessato di lavorare per recesso, anche volontario dal rapporto di lavoro, deve poter far valere 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi antecedenti al parto.

Dal padre che purché in possesso, dei requisiti contributivi previsti per la madre:

  • in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre
  • se è affidatario preadottivo, nell’ipotesi di separazione dei coniugi intervenuta nel corso della procedura di affidamento preadottivo
  • se è padre adottante, nell’ipotesi di adozione senza affidamento quando intervenga la separazione dei coniugi
  • se è padre adottante non coniugato, nell’ipotesi di adozione pronunciata solo nei suoi confronti
  • se ha riconosciuto il neonato o è coniuge della donna adottante o affidataria preadottiva, in caso di decesso della madre naturale o di quella adottiva o affidataria preadottiva, è necessaria la sussistenza delle seguenti condizioni al momento della domanda:
    - regolare soggiorno e residenza in Italia del padre o del coniuge della deceduta
    - il minore si trovi presso la sua famiglia anagrafica
    - il minore sia soggetto alla sua potestà
    - il minore non sia in affidamento presso terzi
    - la donna deceduta non abbia a suo tempo già usufruito dell’assegno.

I requisiti dei 3 mesi di contributi tra i 18 e i 9 mesi precedenti e della perdita del diritto da non più di 9 mesi a prestazioni previdenziali o assistenziali, in questo caso non sono richiesti in quanto il diritto all’assegno deriva dalla madre o donna deceduta.

Via Garibaldi, 3 - 24122 Bergamo (BG)

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