Notizie

Donne vittime di violenza: congedo e reddito di libertà. Ecco come fare

Tempo di lettura: 2 - 4 minuti

Per le lavoratrici dipendenti, con un rapporto di lavoro in corso di svolgimento, che sono inserite in percorsi di protezione, il decreto legislativo n. 80/2015 ha introdotto la possibilità di astenersi dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni entro tre anni dalla data di inizio del percorso di protezione certifcato.

Il congedo è rivolto alle seguenti categorie di lavoratrici:

  • lavoratrici dipendenti;
  • apprendiste, operaie, impiegate e dirigenti con un rapporto di lavoro in corso all’inizio del congedo;
  • lavoratrici agricole a tempo indeterminato o determinato;
  • lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari;
  • lavoratrici dipendenti da amministrazioni pubbliche;
  • lavoratrici autonome;
  • lavoratrici iscritte alla Gestione Separata INPS.

Il congedo è fruibile in coincidenza delle giornate lavorative. Non spetta quindi nei giorni in cui non è previsto lo svolgimento dell’attività professionale (quali, ad esempio, nei giorni festivi, nei periodi di sospensione dal lavoro o se si è in aspet tati va) e nei giorni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Questa opportunità può essere fruita in modalità giornaliera o oraria.
Per le giornate di congedo utilizzate è corrisposta un’indennità giornaliera pari al 100% dell’ultima retribuzione, che viene cor-risposta dal datore di lavoro direttamente in busta paga.

Per alcune categorie, l’indennità è pagata dall’INPS con bonifico postale o l’accredito su conto corrente bancario o postale, vale a dire:

  • lavoratrici stagionali;
  • operaie agricole (salva la facoltà di anticipazione dell’indennità, da parte del datore di lavoro, in favore delle operaie agricole a tempo indeterminato);
  • lavoratrici dello spettacolo saltuarie o a termine;
  • lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti).

N.B. Alle lavoratrico iscritte alla gestione separata è riconosciuto solo il diritto alla sospensione del rapporto di collaborazione ma non all’indennità.

Le domande da inoltrare all’INPS devono essere presentate esclu sivamente in via telematica. Al momento della richiesta de ve essere consegnata anche la certi昀cazione che attesti l’inserimento della lavoratrice nel percorso di protezione, rilasciato dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai centri antiviolenza o dalle Case Rifugio.
Vieni in CGIL per verificare il tuo contratto poichè alcuni estendono il congedo fino a sei mesi.

Redito di libertà

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 di-cembre 2020, inoltre, è stato introdotto un contributo denominato “Reddito di Libertà”, destinato alle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri anti violenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, al fine di contribuire a sostenerne l’autonomia.
La misura consiste in un contributo economico, stabilito nella misura massima di 400 euro mensili concesso in un’unica soluzione per massimo 12 mesi, finalizzato a sostenere prioritariamen-te le spese per assicurare l’autonomia abitativa e la riacquisizione dell’autonomia personale, nonché il percorso sco lastico e formativo dei figli o delle figlie minori.

Il Reddito di Libertà è compatibile con altri strumenti di sostegno al reddito (ADI, NASPI ecc.). Destinatarie del contributo sono le donne residenti nel territorio italiano, cittadine italiane o comunitarie, oppure, cittadine di uno Stato extracomunitario, in possesso di un regolare permesso di soggiorno, aventi lo status di rifugiate politiche o di protezione sussidiaria. La domanda deve essere presentata all’INPS dalle donne interessate, direttamente o mediante un rappresentante legale o un delegato, tramite il Comune di residenza.

N.B. Assegno unico. Le donne inserite in un percorso di uscita dalla violenza certificato dai servizi sociali territoriali o dai centri antiviolenza, hanno il diritto di usufruire del 100% dell’Assegno Unico.
Assegno di inclusione. Le donne vittime di violenza di genere in carico ai servizi sociali o sociosanitari, in presenza di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria ovvero dell'inserimento nei Centri Antiviolenza o nelle Case Rifugio, possono richiedere l'Assegno di Inclusione.


SCARICA IL VOLANTINO

Via Garibaldi, 3 - 24122 Bergamo (BG)

SOCIAL

LINK

Cerca