Con l'approvazione del nuovo Regolamento del Consiglio di Ministri del 15/2 (in attuazione del D.L.g.s. 195/2005 e della Direttiva Europea sul rendimento energetico in edilizia 2002/91/CE) l'Italia, riparando alla procedura d'infrazione per il "non completo recepimento", si uniforma alle norme europee sulla cadenza dei controlli sull'efficienza energetica negli impianti termici. Tale normativa comporterà sicuramente un risparmio certo per i bilanci delle famiglie, fermo restando la sicurezza degli impianti.
Con l'entrata in vigore del Regolamento approvato, la cadenza dei controlli sull'efficienza energetica, salvo prescrizioni diverse dell'installatore o manutentore ricavabili nel libretto d'uso della caldaia, sarà:
- Ogni 2 anni per gli impianti termici combustibile liquido o solido
- Ogni 4 anni per gli impianti a gas metano o GPL
Se la potenza termica della caldaia è maggiore o uguale a 100 Kw i tempi si dimezzano.
Fino ad adesso la normativa vigente (DPR 412/93, 59/2009, 192/2005 e 311/2006) prevedeva per le caldaie di potenza uguale o inferiore a 35 Kw, controlli:
- Annuali se il combustibile è liquido o solido.
- Biennale se l'impianto è a gas a focolare aperto (tipo B) all'interno dei locali o se la caldaia installata ha più di 8 anni.
- Quadriennale se l'impianto è a gas a tenuta stagna (tipo C).
Ora, invece, per tutti gli impianti a combustibile liquido o solido si passa da uno a due anni e per tutti gli impianti a gas si passa a quattro anni senza distinzione a seconda del tipo di caldaia o dell'anzianità della stessa (sempre e soltanto per quelle inferiori o uguali a 100 Kw di potenza).
Dato che questa nuova tempistica consentirà evidenti risparmi, sarebbe opportuno che gli Uffici addetti alla tutela ambientale di Provincia e Comune capoluogo provvedessero a darne massiccia ed esauriente comunicazione ai Cittadini.
È importante vi sia un'informazione istituzionale perché sono molte le omissioni o la scorretta informazione da parte di troppi operatori interessati a far credere che le scadenze obbligatorie siano più brevi di quanto preveda la normativa.