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Sull'offerta di transazione della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca.

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Come è noto, il 15 marzo 2017 scade il termine per l’accettazione dell’offerta transattiva formulata nei confronti degli azionisti della Banca Popolare di Vicenza S.p.a. e di Veneto Banca S.p.a., offerta quantificata nell’indennizzo di euro 9,00 (nove/00) per ogni azione posseduta per gli azionisti della Banca Popolare di Vicenza S.p.a. e di euro 6,00 (sei/00) per ogni azione posseduta per gli azionisti di Veneto Banca S.p.a., in entrambi i casi previa rinuncia irrevocabile e incondizionata a qualunque pretesa nei confronti di chiunque e in qualunque sede (sia civile che penale) relativa all’investimento in azioni di dette banche.
Per comprendere le ragioni dell’offerta transattiva formulata dalla due banche popolari è indispensabile precisare che le ragioni della situazione di crisi in cui dette banche si trovano vanno individuate da un lato, come per la generalità del sistema bancario nei “non performing loans” (c.d. crediti incagliati) e cioè nei prestiti concessi dalla due banche che non sono stati onorati, e dall’altro lato e questa è la specificità delle due banche in oggetto, all’indiscriminato ricorso della Banca Popolare di Vicenza S.p.a. e di Veneto Banca S.p.a. allo strumento dei “finanziamenti correlati”, ovvero delle cosiddette pratiche “baciate”: finanziamenti erogati in cambio della espressa richiesta di sottoscrizione di quote di capitale della banca. Una pratica vietata dalle normative ma che invece ha caratterizzato per lunghi anni sia la Popolare di Vicenza che Veneto Banca.
Tali comportamenti sono attualmente oggetto della attività di ispezione della Vigilanza bancaria europea e sono già stati passati al vaglio della autorità giudiziaria italiana, che ha dichiarato nulli i finanziamenti “correlati” concessi dalla Banca Popolare di Vicenza a causa della violazione delle norme sui diritti di assistenza finanziaria di cui all’art. 2558 codice civile, norma dettata in tema di società di capitali ma dichiarata compatibile con la disciplina delle società cooperative ed in particolare con la disciplina delle banche popolari (Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa, ordinanza in sede cautelare 29 aprile 2016, in Foro italiano, 2017, I, 382).
L’offerta transattiva della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca S.p.a. trova una giustificazione da un lato nello sforzo evidente di recuperare la disaffezione della clientela e al tempo stesso in criteri già utilizzati nel sistema economico nazionale, ed in particolare nel programma di ristrutturazione del Gruppo Parmalat in amministrazione straordinaria, che prevedeva l’offerta di azioni ordinarie di società del Gruppo Parmalat in misura tale da coprire il 13% dei crediti chirografari ammessi al concordato.
La nostra associazione è a disposizione dei destinatari dell’offerta di transazione formulata dalla Banca Popolare di Vicenza S.p.a. e di Veneto Banca S.p.a., per valutare insieme ad essi ogni opportuna decisione.

Via Garibaldi, 3 - 24122 Bergamo (BG)

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