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Buoni postali fruttiferi| Buone notizie per i risparmiatori

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Federconsumatori Bergamo informa che la Suprema Corte di Cassazione ha “sentenziato” a favore di coloro che esigevano da Poste S.P.A. il pagamento della somma indicata sul retro dei Buoni Postali Fruttiferi al momento della sottoscrizione.

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Nota a sentenza
Ordinanza Corte di Cassazione, sez. I, 28 febbraio 2018, nr. 4761
Con ordinanza depositata pochissimi giorni fa dalla Suprema Corte di Cassazione, si è tornati a discutere dei buoni postali fruttiferi e della possibilità, per un risparmiatore, di ottenere il riconoscimento dei tassi di interessi previsti su due titoli emessi nel dicembre 1984 che, avevano apposto sul retro, il timbro postale riferito alla serie P/O.
Posta la necessaria premessa che i buoni postali fruttiferi non sono titoli di credito e non posseggono perciò il carattere della letterarietà propria dei titoli medesimi, ma possono essere qualificati alla stregua dei titoli di legittimazione che servono, pertanto, ad indicare l’avente diritto della prestazione, Poste Italiane S.p.A. chiedeva che gli stessi fossero regolati in modo difforme rispetto a quanto stampigliato sul retro dei medesimi.
La difesa del risparmiatore chiariva, invero, come dovesse prevalere la stampigliatura posta sul retro di ciascun titolo ai sensi dell’art. 1342 c.c. in quanto dovevano prevalere le clausole aggiunte al modulo o formulario.
Il ricorso veniva accolto dalla Suprema Corte la quale ha espressamente stabilito: “Occorreva pertanto, secondo l’insegnamento di questa Corte alla luce del quale il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli è destinato a formarsi essenzialmente sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti, procedere ad una valutazione, […], del dato testuale, considerando se la menzione della “SERIE P/O” ed il riferimento alla progressione temporale dei tassi di interesse fosse o no, nel quadro del complessivo contenuto del titolo, ed in considerazione delle prescrizioni imposte dal decreto, da ritenere univocamente decisiva, scrutinando altresì la ricorrenza dei presupposti per l’eventuale applicazione della previsione dettata dall’art. 1342, primo comma, c. c., concernente la prevalenza delle clausole aggiunte al modulo o formulario”.
Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte ha chiarito pertanto il principio secondo il quale il risparmiatore ha diritto a vedersi corrisposta la somma indicata sul retro del titolo medesimo proprio perché “il vincolo contrattuale […] è destinato a formarsi proprio sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti”.
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Federconsumatori invita pertanto tutti i risparmiatori che hanno già riscosso o meno i titoli serie O - P - P/O - Q/P a rivolgersi agli sportelli dell’Associazione per ogni e più opportuno chiarimento circa i diritti di loro spettanza, segnalando altresì che tale decisione potrà essere utilizzata nei numerosi procedimenti già promossi nei confronti di Poste Italiane S.p.A..

Via Garibaldi, 3 - 24122 Bergamo (BG)

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