Federconsumatori segnala che quando il servizio non viene erogato… la pretesa di pagamento delle rate mensili dell’abbonamento annuale alla palestra è infondata.
Nel caso in cui la prestazione sia divenuta impossibile per fatto non imputabile al debitore il pagamento del corrispettivo non è dovuto (Artt. 1.464 e 1.258 c.c.).
Facendo applicazione di questi principi, l’iscritto alla palestra è tenuto a corrispondere le mensilità relative ai mesi in cui ha potuto usufruire della palestra e dei suoi servizi.
Nulla è invece dovuto per i mesi in cui l’utilizzo è stato impossibile, sebbene per fatti non imputabili alla struttura.
Contestualmente, si deve precisare che l’offerta di eventuali buoni/voucher - da utilizzare per servizi aggiuntivi/sostitutivi (ad esempio, corsi, centri benessere, ecc. ) - non può in alcun modo essere imposto dalla palestra al consumatore, ma deve essere l’oggetto di un eventuale accordo con l’iscritto.
Quest’ultimo, infatti, ben potrebbe rifiutarli esigendo, semplicemente, di non pagare la rata mensile.
Per completezza, si precisa che eventuali clausole sottoscritte in condizioni generali di contratto al momento dell’iscrizione e che impediscano all’iscritto di avvalersi della predetta disciplina dovranno considerarsi abusive ex art. 33 e ss. del codice del consumo.
Coronavirus e abbonamenti alle palestre. Si possono rifiutare pagamenti per servizi non erogati
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