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Dimissioni volontarie

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Per combattere il fenomeno delle dimissioni "in bianco" (con cui il datore di lavoro faceva firmare al lavoratore o alla lavoratrice le proprie dimissioni volontarie in anticipo, al momento dell'assunzione), dal 2016 la comunicazione va fatta unicamente per via telematica dal sito del Ministero del Lavoro, in modo autonomo con l'utilizzo di SPID o con l'aiuto di un sindacato.

Gli unici casi in cui la comunicazione telematica non si applica sono:

  • durante il periodo di prova
  • ai dipendenti della pubblica amministrazione
  • alle lavoratrici e ai lavoratori domestici
  • in caso di risoluzione convalidata in sede protetta

Quando a dare le dimissioni è una lavoratrice in gravidanza o una lavoratrice/lavoratore con un figlio di età inferiore a 3 anni (o con un bambino adottato o accolto in affidamento da meno di tre anni), è necessaria la convalida della direzione territoriale del lavoro competente.

Cosa devo sapere quando decido di dare le dimissioni?

Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto e rispettando l'obbligo di preavviso, che può variare in base al contratto collettivo applicato. Per sapere qual è il preavviso per quanto riguarda il tuo contratto, chiedi alla tua categoria sindacale.

ATTENZIONE: in caso di dimissioni volontarie non si ha diritto alla Naspi, cioè al sussidio di disoccupazione. Fanno eccezioni alcuni casi particolari come:

  • Maternità: una lavoratrice che decida di dare le dimissioni volontarie da 300 giorni prima della data presunta del parto a tutto il primo anno di vita del bambino, potrà comunque percepire la disoccupazione
  • Giusta causa: i motivi di dimissione per giusta causa sono diversi, dal mancato pagamento della retribuzione per due mensilità alle molestie sessuali sul luogo di lavoro, dal peggioramento ingiustificato delle mansioni lavorative allo spostamento della sede di lavoro. In questo caso ti consigliamo comunque di consultare il tuo rappresentante sindacale prima di dare le dimissioni, per essere sicuro di non perdere il diritto alla NASPI

Va sempre tenuto presente che quando la volontà del dipendente non deve essere viziata (ad esempio da minacce o raggiri, da errore, da incapacità). In questo caso le dimissioni sono annullabili ricorrendo all’autorità giudiziaria.

Come può aiutarmi la CGIL?

La CGIL può aiutarti a capire quanto preavviso devi dare al tuo datore di lavoro e inviare per te le dimissioni per via telematica. Prendi un appuntamento con la tua categoria o con l'Ufficio Vertenze CGIL.

Informazioni e documentazione necessaria:

  • Documento d’identità in corso di validità
  • Codice Fiscale
  • Indirizzo mail del/la lavoratore/trice
  • Contratto di assunzione
  • Ultima busta paga
  • Dati e contatti dell’azienda (intestazione, Codice Fiscale e/o Partita Iva, indirizzo mail e/o PEC)
  • Data di decorrenza delle dimissioni, considerato il preavviso

Via Garibaldi, 3 - 24122 Bergamo (BG)

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