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Lavorare con le agenzie, una breve guida

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La somministrazione di lavoro (ex lavoro interinale) è una particolare tipologia di impiego. Il rapporto che si determina tra lavoratore e Agenzia per il lavoro, Apl, è di lavoro subordinato.

Il contratto di somministrazione lavoro è definito dalla legge come “il contratto a tempo indeterminato o determinato, con il quale un soggetto autorizzato (agenzia per il lavoro, apl) mette a disposizione di un utilizzatore (azienda) uno o più suoi lavoratori dipendenti.

Quanto guadagna un lavoratore somministrato?

Parità di trattamento e premi produzione ai lavoratori somministrati

Se sei un lavoratore assunto da un’agenzia devi sapere che nel momento in cui inizi una missione presso un’azienda hai diritto ad avere le stesse condizioni dei tuoi colleghi assunti direttamente dall’azienda con la tua stessa mansione, secondo quanto previsto dal contratto nazionale di settore.
Si chiama “parità di trattamento” e significa, appunto, che per tutta la durata della missione, hai diritto a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei lavoratori di pari livello e mansione, assunti nell’azienda utilizzatrice, compresi premi e accordi aziendale.

Inquadramento e retribuzione

In base al principio della parità di trattamento un lavoratore delle agenzie deve guadagnare esattamente come il suo collega assunto direttamente dall’azienda in cui sta svolgendo la missione. L’inquadramento deve essere all’interno di uno dei livelli previsti dal contratto nazionale applicato all’azienda utilizzatrice, a seconda del tipo di mansione da svolgere. Ad ogni livello di inquadramento corrisponde una determinata retribuzione, che cresce a seconda della complessità delle mansioni o del grado di responsabilità e di autonomia del lavoratore.

Che tipo di contratto può fare un’agenzia?

L’agenzia può proporre contratti a tempo determinato e anche contratti a tempo indeterminato.

Contratto a tempo determinato

Il contratto di lavoro a tempo determinato tra lavoratore e agenzia di somministrazione deve essere stipulato all’atto dell’assunzione e in forma scritta.
Il contratto di lavoro può essere prorogato per un massimo di sei volte, solamente per alcuni casi eccezionali massimo otto volte.  Il rapporto tra un’agenzia e un lavoratore presso uno stesso utilizzatore, comprensivo delle eventuali proroghe e rinnovi, può avere una durata massima di 24 mesi oppure essere pari alla durata massima prevista dal contratto dell’utilizzatore.
Nel caso in cui un lavoratore sia impiegato da una stessa agenzia presso più utilizzatori il limite massimo è pari a 48 mesi.

Contratto a tempo indeterminato

L’agenzia per il lavoro deve stipulare con il lavoratore in forma scritta il contratto di lavoro quadro. Per ogni singola missione, poi, sarà necessaria una lettera di assegnazione.
Nei periodi di non lavoro tra una missione e l’altra il lavoratore a tempo indeterminato resta a disposizione dell’agenzia per effettuare. In questo periodo egli percepisce un’indennità di disponibilità. L’importo di questa indennità (800 euro mensili) e le modalità di utilizzo del lavoratore tra una missione e l’altra sono disciplinate dal contratto nazionale di settore.

Quali sono i bonus e i sostegni per i lavoratori delle agenzie?

I sindacati, Felsa Cisl, NIdiL Cgil e UilTemp insieme alle associazioni di categoria Assolavoro e Asossomm hanno costituito due enti bilaterali: Ebitemp e Formatemp. Attraverso questi enti vengono promosse attività di studio e di ricerca sul mercato del lavoro nel settore, vengono promossi percorsi informativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e vengono erogate ai lavoratori prestazioni di sostegno al reddito e formazione.
Qui trovi tutte le prestazioni, i bonus e i sostegni per i lavoratori delle agenzie.

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