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Importante sentenza del giudice di pace sul corrispettivo del parcheggio del “nuovo ospedale di Bergamo”

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Federconsumatori Bergamo comunica che, con sentenza 28 luglio 2016 depositata in data 9 agosto 2016 nr. 632/16, il Giudice di Pace dr.ssa Lucia Berloffa ha accolto la domanda formulata da un utente del parcheggio del “Nuovo Ospedale di Bergamo”, assistito dall’avv. Guido Vicentini del Foro di Bergamo, nei confronti della società BHP S.p.A., gestore del parcheggio medesimo, con relativa condanna di quest’ultima alla restituzione dell’importo corrisposto dall’utente, pronuncia diretta a far dichiarare la illegittimità del sistema di tariffazione della sosta degli autoveicoli presso il parcheggio medesimo, tariffazione che parifica il corrispettivo della sosta limitata ad una frazione oraria alla sosta dell’ora piena, anziché commisurare il corrispettivo alla durata dell’effettiva sosta.
Secondo il Giudice di Pace di Bergamo detto sistema di tariffazione non può ritenersi giustificato, specialmente per le soste di breve durata in quanto opera una ingiustificata discriminazione tra gli utenti del parcheggio mentre il gestore, operando di fatto come monopolista legale, ex art. 2597 c.c. dovrebbe rispettare il principio della parità di trattamento nei confronti di tutti gli utenti prevedendo un corrispettivo proporzionato alla durata effettiva della sosta, come avviene notoriamente nel caso di sosta su strade cittadine regolate da parcometro.
Il Giudice di Pace di Bergamo ha in tal modo integralmente recepito le censure a suo tempo sollevate e ribadite nel corso del contenzioso da Federconsumatori Bergamo.
Questa sentenza riveste un’importanza particolare in quanto “riapre” la questione dell’esosità dell’applicazione tariffaria. Sia per noi sia per la Provincia, che deve confrontarsi con il Gestore su costi e ricavi.

È opportuno ricordare che il contenzioso deciso con la citata sentenza era stato preceduto, nel corso del 2014, da un ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. presentato dalle Associazioni Nazionali Federconsumatori, Adiconsum, Adoc ai sensi dell’art. 140 V c. Cod. Consumo [d. lgs. 6 settembre 2005, nr. 206] diretto ad inibire alla società BHP S.p.A. di richiedere agli utenti del parcheggio pubblico del Nuovo Ospedale di Bergamo la tariffa intera dell’ora piena per soste delle singole autovetture di durata inferiore all’ora, nonché di ordinare alla società medesima di restituire agli utenti del parcheggio del nuovo ospedale di Bergamo, le somme indebitamente percepite per le soste delle autovetture di durata inferiore all’ora piena, con la pubblicazione del richiesto provvedimento su quotidiani a diffuse locale e nazionale. Il relativo procedimento rubricato al nr. di R.G. 6483/14 veniva definito con ordinanza 26.06.2014 del Tribunale di Bergamo che rigettava il ricorso non per profili di merito ma, bensì, sul presupposto della mancanza di motivi d’urgenza che dovevano giustificare il ricorso alla procedura prevista dagli artt. 140 del Codice del Consumo e 700 c.p.c.; in particolare, il Tribunale di Bergamo, aveva disatteso l’affermazione delle Associazioni dei Consumatori secondo la quale la durata di un procedimento ordinario avrebbe consentito alla società BHP S.p.A., gestore del parcheggio pubblico, di continuare a riscuotere il corrispettivo denunciato come illegittimo.

Per quanto ci riguarda a breve, sentite le Associazioni Adiconsum ed Adoc, valuteremo ulteriori iniziative da intraprendere.

Via Garibaldi, 3 - 24122 Bergamo (BG)

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